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Lo Statuto

Istituita da Sua Santità Papa Benedetto XVI mediante il Motu Proprio “La Sede Apostolica” del 30 dicembre 2010, all’Autorità è stata attribuita la funzione di vigilanza prudenziale sugli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria dal Motu Proprio “La promozione” di Sua Santità Papa Francesco dell’8 agosto 2013. Il Santo Padre Francesco ha approvato un nuovo Statuto il 5 dicembre 2020, cambiando il nome dell'Autorità da “Autorità di Informazione Finanziaria” a “Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria” e rafforzandone le funzioni.

Con Chirografo del 25 giugno 2026, il Santo Padre Leone XIV ha approvato lo Statuto vigente dell'Autorità, consolidandone le funzioni fondamentali, attribuite in via esclusiva, e prevedendo non solo un ruolo di supporto alle altre Autorità Pubbliche della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano negli ambiti di competenza, ma anche la possibilità di servire quale sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra gli utenti e gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria in materia di operazioni e servizi di natura finanziaria. In linea con il percorso pluriennale con cui la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano hanno progressivamente perseguito un allineamento agli standard internazionali, lo Statuto assicura all'ASIF piena autonomia ed indipendenza, stabilendo al contempo un obbligo di rendicontazione verso il Consiglio per l'Economia e attuando, così, l'articolo 210 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium del 19 marzo 2022. Data la natura tecnico-specialistica delle funzioni dell’ASIF, il nuovo Statuto adotta un modello di governance semplificato, che prevede la figura del Direttore e del Vice Direttore, affiancati da Consultori. L’articolazione interna degli Uffici — operativamente autonomi e indipendenti — riflette le tre aree funzionali principali dell'Autorità e viene previsto un Responsabile degli Affari Legali.

Lo svolgimento delle attività istituzionali attribuite all’ASIF è regolato, tra l’altro, dalla Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013 e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

L’ASIF fa parte del Gruppo Egmont, il forum globale che riunisce le unità di informazione finanziaria di varie Giurisdizioni nel mondo, e nel cui contesto vengono condivisi regole e buone pratiche per la collaborazione e lo scambio internazionale di informazioni. A livello bilaterale, l’ASIF ha stipulato Protocolli d’intesa per lo scambio internazionale di informazioni con le competenti Autorità di vigilanza e di informazione finanziaria di diverse Giurisdizioni.

STATUTO DELL’AUTORITÀ DI SUPERVISIONE E INFORMAZIONE FINANZIARIA (ASIF)

TITOLO I

NATURA E FUNZIONI

Articolo 1
Natura e sede
  • L’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (“Autorità”) è una Istituzione collegata con la Santa Sede.
  • L’Autorità è dotata di personalità giuridica canonica pubblica e personalità giuridica civile.
  • L’Autorità ha sede nello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 2
Funzioni
  • L’Autorità, cui è assicurata piena autonomia ed indipendenza per l’adempimento delle proprie funzioni istituzionali, ha competenza esclusiva per:
    • la vigilanza e regolamentazione ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
    • l’informazione finanziaria, comprese la ricezione delle segnalazioni di attività sospetta, l’analisi operativa, l’analisi strategica, la collaborazione interna ed internazionale, la disseminazione spontanea e su richiesta;
    • la vigilanza e regolamentazione prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria.
  • Nell’attuare le proprie competenze di natura regolamentare, l’Autorità adotta regolamenti, istruzioni e linee guida.
  • L’Autorità fornisce supporto alle altre Autorità Pubbliche della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano nell’ambito della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché dei relativi reati presupposti.
  • L’Autorità può servire da sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra gli utenti e gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria in materia di operazioni e servizi di natura finanziaria.
  • Nei casi stabiliti dall’ordinamento, l’Autorità irroga, o propone al Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano l’irrogazione di, sanzioni amministrative.
Articolo 3
Obblighi di rendicontazione
  • L’Autorità trasmette un rapporto annuale sulle proprie attività al Consiglio per l’Economia, con copia al Presidente del Comitato di Sicurezza Finanziaria.
  • Il Consiglio per l’Economia può richiedere all’Autorità delle relazioni periodiche sulle attività da essa svolte, nel rispetto della sua autonomia operativa e dei parametri internazionali sulla riservatezza nell’ambito della vigilanza e dell’informazione finanziaria.
  • L’Autorità, in conformità alle regole di contabilità vigenti, sottopone il proprio bilancio preventivo e consuntivo direttamente all’approvazione del Consiglio per l’Economia.
  • L’Autorità pubblica un rapporto annuale sul proprio sito istituzionale.
Articolo 4
Risorse finanziarie
  • L’Autorità è dotata di risorse adeguate alle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal bilancio preventivo.
  • L’Autorità riceve la propria dotazione annuale di funzionamento dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dagli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria. Il Consiglio per l’Economia determina il contributo di ciascuno.
  • Le risorse finanziarie annualmente attribuite all’Autorità sono utilizzate in autonomia, secondo criteri di sana gestione finanziaria, senza necessità di ulteriore autorizzazione.
  • L’Autorità può rivolgersi all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per l’acquisto, in conformità alla normativa vigente, di beni e servizi.

TITOLO II

Articolo 5
Struttura
  • L’Autorità è retta e rappresentata da un Direttore, con funzioni di indirizzo e di coordinamento. Il Direttore è coadiuvato da un Vice Direttore.
  • L’Autorità è suddivisa in Uffici che svolgono le attività ad essi attribuite in modo autonomo ed operativamente indipendente.
  • A supporto delle attività dell’Autorità operano il Responsabile degli Affari Legali, i servizi amministrativi e i servizi informatici.
  • Le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità del Direttore, del Vice Direttore, degli Uffici, del Responsabile degli Affari Legali e degli Officiali addetti ai servizi a supporto delle attività dell’Autorità, così come le procedure e le misure volte a garantire l’indipendenza e la separazione operativa fra le funzioni, sono disciplinate nel Regolamento interno.
Articolo 6
Il Direttore
  • Il Direttore è nominato dal Sommo Pontefice ad quinquennium tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interesse e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto delle funzioni dell’Autorità.
  • Il Direttore è legale rappresentante dell’Autorità.
  • Il Direttore:
    • è responsabile per l’operato dell’Autorità; ne programma, dirige e controlla le attività, garantendone l’efficacia, l’efficienza e il corretto svolgimento;
    • garantisce la separazione delle funzioni dell’Autorità, nonché i requisiti di riservatezza e sicurezza;
    • emana regolamenti, istruzioni e linee guida nei casi stabiliti dall’ordinamento.
  • Durante la Sede vacante, il Direttore cessa dall’esercizio dell’ufficio.
  • Il Vice Direttore è nominato dal Sommo Pontefice ad quinquennium, su proposta formulata dal Direttore, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nelle materie giuridiche, economiche e finanziarie e negli ambiti oggetto delle funzioni dell’Autorità.
  • Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza. Durante la Sede vacante, il disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili è affidato al Vice Direttore.
  • Per il rapporto di lavoro del Direttore e del Vice Direttore si attuano i principi e le norme stabiliti nel Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 22 ottobre 2012, come eventualmente integrato e modificato.
Articolo 7
Gli Uffici
  • L’Autorità è composta da tre Uffici:
    • Ufficio per la vigilanza e la regolamentazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
    • Ufficio per l’informazione finanziaria;
    • Ufficio per la vigilanza e la regolamentazione in materia prudenziale.
  • Gli Uffici sono operativamente autonomi e indipendenti nello svolgimento delle proprie attività.
Articolo 8
Il Responsabile degli Affari Legali
  • Il Responsabile degli Affari Legali supporta il Direttore e gli Uffici nei rispettivi adempimenti, rappresenta in giudizio l’Autorità, gestisce tutte le attività di contenzioso, cura i profili legali connessi all’esercizio del potere sanzionatorio.
  • Il Responsabile degli Affari Legali cura l’effettivo svolgimento della funzione di sistema di risoluzione alternativa delle controversie connesse alla prestazione dei servizi di natura finanziaria.
  • Il Responsabile degli Affari Legali è responsabile dei diritti fondamentali nell’ambito dell’attività di informazione finanziaria.
Articolo 9
Personale
  • L’Autorità è dotata di risorse umane adeguate alle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla Tabella organica.
  • I Capi Ufficio, i Responsabili degli Uffici, il Responsabile degli Affari Legali e gli Officiali sono scelti tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con un significativo livello di preparazione nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto delle funzioni dell’Autorità. L’individuazione e la scelta degli stessi deve rispecchiare, il più possibile, l’universalità della Chiesa Cattolica.
  • L’assunzione e la gestione del personale dell’Autorità è di competenza del Direttore, che può avvalersi della Direzione per le Risorse Umane della Santa Sede.
Articolo 10
Consultori
  • L’Autorità si può avvalere della collaborazione di Consultori, selezionati tra coloro che si distinguono per scienza, comprovata capacità e prudenza. L’individuazione e la scelta degli stessi deve rispecchiare, il più possibile, l’universalità della Chiesa Cattolica.
  • I Consultori sono nominati ad quinquennium dal Sommo Pontefice su proposta del Direttore, per il tramite della Segreteria di Stato.
  • I Consultori, che normalmente collaborano a titolo gratuito e ai quali possono essere assegnate questioni che esigono uno studio particolare, offrono la propria collaborazione alle attività dell’Autorità dando in merito, solitamente per iscritto, il proprio parere. Quando sia ritenuto necessario i Consultori – tutti o parte di loro, attese le specifiche competenze – possono essere convocati collegialmente per esaminare particolari questioni e dare il loro parere.

TITOLO III

Articolo 11
Protezione dei documenti, dati ed informazioni
  • I documenti, i dati e le informazioni posseduti dall’Autorità sono:
    • utilizzati esclusivamente ai fini stabiliti dall’ordinamento;
    • protetti al fine di garantire la loro sicurezza, integrità e riservatezza;
    • coperti dal segreto d’ufficio.
  • I documenti, i dati e le informazioni relativi alle funzioni dell’Autorità, con particolare riguardo per quelli inerenti alla funzione di informazione finanziaria, possono essere visionati ed utilizzati esclusivamente dal personale specificamente individuato e abilitato a norma del Regolamento interno.
  • Il Regolamento interno individua i livelli di accesso alle informazioni, le relative misure di sicurezza, le modalità per la condivisione e la trasmissione, nei casi previsti dalla legge, attraverso canali protetti.
  • L’Autorità è responsabile della conservazione del proprio archivio, cartaceo e digitale, che deve essere custodito in un luogo sicuro e protetto.
Articolo 12
Norma finale
  • Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interno, si fa riferimento alle disposizioni del diritto canonico e alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, per quanto applicabili.