STATUTO DELL’AUTORITÀ DI SUPERVISIONE E INFORMAZIONE FINANZIARIA (ASIF)
TITOLO I
NATURA E FUNZIONI
Articolo 1
Natura e sede
- L’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (“Autorità”) è una Istituzione collegata con la Santa Sede.
- L’Autorità è dotata di personalità giuridica canonica pubblica e personalità giuridica civile.
- L’Autorità ha sede nello Stato della Città del Vaticano.
Articolo 2
Funzioni
- L’Autorità, cui è assicurata piena autonomia ed indipendenza per l’adempimento delle proprie funzioni istituzionali, ha competenza esclusiva per:
- la vigilanza e regolamentazione ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- l’informazione finanziaria, comprese la ricezione delle segnalazioni di attività sospetta, l’analisi operativa, l’analisi strategica, la collaborazione interna ed internazionale, la disseminazione spontanea e su richiesta;
- la vigilanza e regolamentazione prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria.
- Nell’attuare le proprie competenze di natura regolamentare, l’Autorità adotta regolamenti, istruzioni e linee guida.
- L’Autorità fornisce supporto alle altre Autorità Pubbliche della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano nell’ambito della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché dei relativi reati presupposti.
- L’Autorità può servire da sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra gli utenti e gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria in materia di operazioni e servizi di natura finanziaria.
- Nei casi stabiliti dall’ordinamento, l’Autorità irroga, o propone al Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano l’irrogazione di, sanzioni amministrative.
Articolo 3
Obblighi di rendicontazione
- L’Autorità trasmette un rapporto annuale sulle proprie attività al Consiglio per l’Economia, con copia al Presidente del Comitato di Sicurezza Finanziaria.
- Il Consiglio per l’Economia può richiedere all’Autorità delle relazioni periodiche sulle attività da essa svolte, nel rispetto della sua autonomia operativa e dei parametri internazionali sulla riservatezza nell’ambito della vigilanza e dell’informazione finanziaria.
- L’Autorità, in conformità alle regole di contabilità vigenti, sottopone il proprio bilancio preventivo e consuntivo direttamente all’approvazione del Consiglio per l’Economia.
- L’Autorità pubblica un rapporto annuale sul proprio sito istituzionale.
Articolo 4
Risorse finanziarie
- L’Autorità è dotata di risorse adeguate alle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal bilancio preventivo.
- L’Autorità riceve la propria dotazione annuale di funzionamento dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dagli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria. Il Consiglio per l’Economia determina il contributo di ciascuno.
- Le risorse finanziarie annualmente attribuite all’Autorità sono utilizzate in autonomia, secondo criteri di sana gestione finanziaria, senza necessità di ulteriore autorizzazione.
- L’Autorità può rivolgersi all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano per l’acquisto, in conformità alla normativa vigente, di beni e servizi.
TITOLO II
Articolo 5
Struttura
- L’Autorità è retta e rappresentata da un Direttore, con funzioni di indirizzo e di coordinamento. Il Direttore è coadiuvato da un Vice Direttore.
- L’Autorità è suddivisa in Uffici che svolgono le attività ad essi attribuite in modo autonomo ed operativamente indipendente.
- A supporto delle attività dell’Autorità operano il Responsabile degli Affari Legali, i servizi amministrativi e i servizi informatici.
- Le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità del Direttore, del Vice Direttore, degli Uffici, del Responsabile degli Affari Legali e degli Officiali addetti ai servizi a supporto delle attività dell’Autorità, così come le procedure e le misure volte a garantire l’indipendenza e la separazione operativa fra le funzioni, sono disciplinate nel Regolamento interno.
Articolo 6
Il Direttore
- Il Direttore è nominato dal Sommo Pontefice ad quinquennium tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interesse e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto delle funzioni dell’Autorità.
- Il Direttore è legale rappresentante dell’Autorità.
- Il Direttore:
- è responsabile per l’operato dell’Autorità; ne programma, dirige e controlla le attività, garantendone l’efficacia, l’efficienza e il corretto svolgimento;
- garantisce la separazione delle funzioni dell’Autorità, nonché i requisiti di riservatezza e sicurezza;
- emana regolamenti, istruzioni e linee guida nei casi stabiliti dall’ordinamento.
- Durante la Sede vacante, il Direttore cessa dall’esercizio dell’ufficio.
- Il Vice Direttore è nominato dal Sommo Pontefice ad quinquennium, su proposta formulata dal Direttore, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nelle materie giuridiche, economiche e finanziarie e negli ambiti oggetto delle funzioni dell’Autorità.
- Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza. Durante la Sede vacante, il disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili è affidato al Vice Direttore.
- Per il rapporto di lavoro del Direttore e del Vice Direttore si attuano i principi e le norme stabiliti nel Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano del 22 ottobre 2012, come eventualmente integrato e modificato.
Articolo 7
Gli Uffici
- L’Autorità è composta da tre Uffici:
- Ufficio per la vigilanza e la regolamentazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- Ufficio per l’informazione finanziaria;
- Ufficio per la vigilanza e la regolamentazione in materia prudenziale.
- Gli Uffici sono operativamente autonomi e indipendenti nello svolgimento delle proprie attività.
Articolo 8
Il Responsabile degli Affari Legali
- Il Responsabile degli Affari Legali supporta il Direttore e gli Uffici nei rispettivi adempimenti, rappresenta in giudizio l’Autorità, gestisce tutte le attività di contenzioso, cura i profili legali connessi all’esercizio del potere sanzionatorio.
- Il Responsabile degli Affari Legali cura l’effettivo svolgimento della funzione di sistema di risoluzione alternativa delle controversie connesse alla prestazione dei servizi di natura finanziaria.
- Il Responsabile degli Affari Legali è responsabile dei diritti fondamentali nell’ambito dell’attività di informazione finanziaria.
Articolo 9
Personale
- L’Autorità è dotata di risorse umane adeguate alle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla Tabella organica.
- I Capi Ufficio, i Responsabili degli Uffici, il Responsabile degli Affari Legali e gli Officiali sono scelti tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con un significativo livello di preparazione nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto delle funzioni dell’Autorità. L’individuazione e la scelta degli stessi deve rispecchiare, il più possibile, l’universalità della Chiesa Cattolica.
- L’assunzione e la gestione del personale dell’Autorità è di competenza del Direttore, che può avvalersi della Direzione per le Risorse Umane della Santa Sede.
Articolo 10
Consultori
- L’Autorità si può avvalere della collaborazione di Consultori, selezionati tra coloro che si distinguono per scienza, comprovata capacità e prudenza. L’individuazione e la scelta degli stessi deve rispecchiare, il più possibile, l’universalità della Chiesa Cattolica.
- I Consultori sono nominati ad quinquennium dal Sommo Pontefice su proposta del Direttore, per il tramite della Segreteria di Stato.
- I Consultori, che normalmente collaborano a titolo gratuito e ai quali possono essere assegnate questioni che esigono uno studio particolare, offrono la propria collaborazione alle attività dell’Autorità dando in merito, solitamente per iscritto, il proprio parere. Quando sia ritenuto necessario i Consultori – tutti o parte di loro, attese le specifiche competenze – possono essere convocati collegialmente per esaminare particolari questioni e dare il loro parere.
TITOLO III
Articolo 11
Protezione dei documenti, dati ed informazioni
- I documenti, i dati e le informazioni posseduti dall’Autorità sono:
- utilizzati esclusivamente ai fini stabiliti dall’ordinamento;
- protetti al fine di garantire la loro sicurezza, integrità e riservatezza;
- coperti dal segreto d’ufficio.
- I documenti, i dati e le informazioni relativi alle funzioni dell’Autorità, con particolare riguardo per quelli inerenti alla funzione di informazione finanziaria, possono essere visionati ed utilizzati esclusivamente dal personale specificamente individuato e abilitato a norma del Regolamento interno.
- Il Regolamento interno individua i livelli di accesso alle informazioni, le relative misure di sicurezza, le modalità per la condivisione e la trasmissione, nei casi previsti dalla legge, attraverso canali protetti.
- L’Autorità è responsabile della conservazione del proprio archivio, cartaceo e digitale, che deve essere custodito in un luogo sicuro e protetto.
Articolo 12
Norma finale
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interno, si fa riferimento alle disposizioni del diritto canonico e alla
normativa vigente nell’ordinamento giuridico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, per quanto applicabili.